PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Soggetti assicurati).

      1. L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) - Fondo pensioni per gli sportivi professionisti è estesa agli sportivi definiti ai sensi del comma 2.
      2. Sono definiti sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, gli insegnanti, i maestri e i tecnici, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i direttori tecnico-sportivi, i preparatori atletici, i medici sportivi e i medici sociali, i massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica, anche in modo non esclusivo, a fronte di un compenso in qualsiasi forma corrisposto, e che non hanno conseguito, nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la qualificazione di sportivi professionisti dalle competenti Federazioni sportive nazionali.

Art. 2.
(Attività sportiva, tecnica e didattica).

      1. L'attività sportiva, tecnica e didattica è svolta esclusivamente dagli sportivi che, nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI, hanno conseguito l'abilitazione da parte delle competenti Federazioni sportive nazionali o di altri organismi competenti in materia.

Art. 3.
(Contratti di prestazione sportiva).

      1. Il rapporto di prestazione sportiva, tecnica e didattica a titolo oneroso, sia

 

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essa effettuata in forma autonoma o subordinata, si costituisce con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società o l'associazione comunque costituite.
      2. Il contratto che la società o l'associazione, in qualsiasi forma costituita, stipula con uno sportivo che non ha conseguito, per la prestazione oggetto del contratto stesso, l'abilitazione da parte delle competenti Federazioni sportive nazionali o di altri organismi competenti in materia è nullo.
      3. Il contratto deve contenere i seguenti elementi:

          a) la qualifica ovvero la categoria dello sportivo;

          b) il titolo abilitante rilasciato dalle competenti Federazioni sportive nazionali o da altri organismi competenti in materia;

          c) l'oggetto della prestazione;

          d) la durata della prestazione, determinata o determinabile;

          e) il compenso stabilito, le modalità e i tempi di erogazione, la disciplina dei rimborsi spese.

      4. Il contratto tra lo sportivo e la società o l'associazione sportiva non pregiudica l'applicazione di clausole di un contratto tipo o di accordo collettivo stipulato dai rappresentanti delle categorie interessate e delle società o delle associazioni sportive più favorevoli per lo sportivo.
      5. Nello stesso contratto può essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte tra la società o l'associazione e lo sportivo sono deferite a un collegio arbitrale. La stessa clausola deve contenere la nomina degli arbitri, oppure stabilire il numero degli arbitri e le procedure per la loro nomina.

 

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      6. Le società e le associazioni sportive, entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto, devono depositarne copia presso la Federazione sportiva nazionale alla quale sono affiliate. Il contratto non può contenere clausole limitative della libertà dello sportivo per il periodo successivo alla scadenza del contratto stesso.
      7. Il vincolo assunto dallo sportivo con la società o l'associazione in conseguenza della sottoscrizione del contratto ha la stessa durata di tale contratto. Alla scadenza del contratto, lo sportivo è libero di stipulare un altro contratto con la stessa o con un'altra società o associazione. In tale caso nulla è dovuto alla precedente società o associazione sportiva.
      8. Le Federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione di un fondo gestito da rappresentanti delle società o delle associazioni e degli sportivi per la corresponsione della indennità di anzianità al termine dell'attività sportiva ai sensi dell'articolo 2123 del codice civile.

Art. 4.
(Categorie dei soggetti assicurati).

      1. Dopo il numero 22) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, sono inseriti i seguenti: «22-bis) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, medici sportivi e medici sociali, massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura subordinata; 22-ter) atleti, allenatori, istruttori, insegnanti, maestri e tecnici, direttori sportivi, direttori tecnici, direttori tecnico-sportivi, preparatori atletici, medici sportivi e medici sociali, massaggiatori che esercitano l'attività sportiva, tecnica e didattica con rapporto di lavoro di natura autonoma;».

 

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Art. 5.
(Contributi).

      1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per gli sportivi iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti, di seguito denominato "Fondo", è stabilita nella misura del 9,11 per cento; per il medesimo personale l'aliquota a carico degli sportivi è stabilita nella misura in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i lavoratori di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1952, n. 2388, l'aliquota contributiva a carico dei medesimi è stabilita nella misura del 18 per cento.
      2. Dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro dovuta per il personale iscritto al Fondo è incrementata annualmente di 2 punti percentuali fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria. Dalla medesima data l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori di cui al secondo periodo del comma 1 è incrementata annualmente di 2 punti percentuali sino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria»;

          b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

      «6-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di cui all'articolo 3, primo comma, numero 22-ter), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, ratificato, con modificazioni, dalla

 

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legge 29 novembre 1952, n. 2388, possono provvedere direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi».

Art. 6.
(Regime pensionistico, requisiti di accesso alle prestazioni e tutela della maternità).

      1. Ai soggetti iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti ai sensi della presente legge si applicano, ai fini dell'individuazione dei requisiti richiesti per il sorgere del diritto alle prestazioni pensionistiche, delle modalità di calcolo, dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche e della disciplina della prosecuzione volontaria, le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, e successive modificazioni.
      2. In materia di tutela e sostegno della maternità si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. L'indennità di maternità è corrisposta con le modalità previste per le lavoratrici autonome di cui agli articoli 66 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001.

Art. 7.
(Riscatti).

      1. Ai fini della determinazione del diritto ai trattamenti pensionistici e della misura degli stessi, gli sportivi di cui all'articolo 1, comma 2, possono riscattare, a domanda, i periodi di attività prestata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge con le modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.
      2. Per il riscatto dell'attività prestata nel periodo compreso tra il 1o gennaio 1996 e la data di entrata in vigore della presente legge, l'onere previsto a carico

 

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del richiedente è determinato applicando l'aliquota contributiva di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, come sostituito dall'articolo 5 della presente legge, sulle retribuzioni percepite nei periodi oggetto del riscatto. La domanda di riscatto dei predetti periodi di attività deve essere presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Norme concernenti l'ENPALS).

      1. Il consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ENPALS previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, n. 357, è integrato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da quattro membri, dei quali la metà in rappresentanza degli sportivi e la restante metà in rappresentanza delle società sportive, designati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.